Si tratta di un’agevolazione fiscale particolarmente conveniente per chi fa interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Il decreto Rilancio è ricco di novità, anche per il settore edilizio, con un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.

In presenza di determinati requisiti, infatti, sia dei lavori ammessi che in merito ai limiti di spesa, l’ecobonus e il sismabonus al 110% si possono usufruire tramite:

  • la cessione del credito a terzi, banche comprese;
  • sconto in fattura (se l’impresa è d’accordo);
  • detrazione in dichiarazione dei redditi.

Quando è valido e per quali lavori?

Per poter usufruire del superbonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.

Quali sono i limiti di spesa?

I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:

    • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.